PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per ciascuna disciplina di insegnamento negli istituti scolastici di ogni ordine e grado non può essere adottato più di un libro di testo, il cui peso non deve essere superiore a 400 grammi.
      2. Ogni altro libro di testo deve essere disponibile nella biblioteca scolastica e messo a disposizione degli studenti dall'istituto scolastico, con fotocopiatura a carico del bilancio dell'istituto stesso.

Art. 2.

      1. I dizionari, i vocabolari, gli atlanti e ogni altro materiale didattico voluminoso o di peso superiore ad 1 chilogrammo sono messi a disposizione degli studenti da parte degli istituti scolastici per la consultazione e l'uso presso l'istituto medesimo.

Art. 3.

      1. È fatto divieto alle case editrici di variare in qualsiasi modo un libro di testo scolastico, salvo che non siano trascorsi cinque anni dalla data della sua prima edizione. È consentita la stampa di un'appendice di aggiornamento annuale ai libri di testo scolastici, a un costo non superiore a un decimo del prezzo dell'opera originaria.
      2. Le appendici di aggiornamento successive alla prima sono interamente sostitutive delle precedenti e hanno un costo non superiore al prezzo dell'opera originaria.
      3. Gli uffici scolastici regionali vigilano sull'applicazione della presente legge e riferiscono in merito con una relazione annuale al Ministro della pubblica istruzione.